La convocazione dell'assemblea

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve concedere almeno 5 giorni “liberi” fra il suo ricevimento e l’adunanza, e va comunicato con uno dei mezzi elencati tassativamente: il “servizio postale ” e la “consegna a mani “ (conf. Trib. Genova 23/10/2014 n. 3350) dal novellato comma 3 dell’art. 66 disp. att. (norma inderogabile).

Per l’impugnazione della delibera da parte degli assenti in assemblea il termine è di 30 giorni (a pena di decadenza) da quando ricevono la “comunicazione” della delibera stessa (art. 1137 cod. civ.), usualmente contenuta nella copia del verbale che viene inviato (a differenza del suddetto “avviso”) con piena libertà di scelta dei mezzi. La data di effettiva conoscenza di tali documenti è, quindi, di estrema importanza per i diritti che vi sono connessi; e va individuata in base alla regola generale dell’art. 1335 cod. civ. per il quale ogni dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non dimostri la sua “incolpevole impossibilità” di averne avuta notizia.

Nell’uso del servizio postale, ed in assenza del destinatario, i giudici avevano sempre fatto coincidere il momento della conoscenza con l’immissione nella cassetta del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale (ex multis  Cass. 3/11/2016, n. 22311), che per i condòmini è la data di decorrenza dei suddetti termini di 5 o di 30 giorni. A ribaltare questo orientamento interviene ora, e proprio per l’impugnazione della delibera, ma con evidente valore generale, la sentenza fortemente innovativa di Cass. 14/12/2016 n. 25791 che vuole l'effettiva ricezione da parte del condomino.

 

CONTATTI

- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- (+39) 347-123 96 71

Newsletter

Se vuoi tenerti sempre aggiornato sulle ultime novità lasciaci la tua mail

Menu

Studio Depetro